1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337. - (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore, agli organismi di protezione dell'infanzia degli enti locali nonché al curatore, la cui nomina può essere chiesta al giudice competente ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile anche dai predetti organismi di protezione dell'infanzia. La legittimazione attiva è inoltre attribuita al minore che abbia compiuto i sedici anni e, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, agli uffici del servizio sociale per i minorenni.
La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore, al tutore e alle persone conviventi con il minore nei cui confronti siano richiesti ordini di protezione.
Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero e con l'assistenza di un avvocato.
Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il provvedimento di cui al terzo comma dell'articolo 336, nomina un difensore d'ufficio.
Con successivo decreto, il presidente nomina ai controinteressati un difensore